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RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE
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STATUTO



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA
Art.1 - E' costituita una Associazione, senza scopo di lucro, denominata ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MACERATESE ONLUS, con sede in Macerata, Via Crescimbeni n. 20. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potra' essere variato l'indirizzo della sede purche' nell'ambito del Comune di Macerata. E' obbligatorio l'uso in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilitā sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
Art.2 - L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100.
Art.3 - L'Associazione persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460, in particolare si prefigge di perseguire scopi di assistenza sociale e socio-sanitaria. L'associazione potrā inoltre svolgere attivitā di beneficenza a favore di enti pubblici, nonche' attivitā di divulgazione dei risultati della ricerca scientifica svolta da altri enti ed istituzioni in materia oncologica. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attivitā diverse da quelle menzionate alla lettera a), comma 1 art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle direttamente connesse.

TITOLO II
ASSOCIATI
Art. 4 - Possono far parte della Associazione in qualita' di Soci Ordinari: persone fisiche e persone giuridiche. E' espressamente esclusa la temporaneitā della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 - I Soci Ordinari apportano all'Associazione quanto e' necessario per la realizzazione delle attivita' previste nel preventivo approvato dall'Assemblea. L'apporto di ogni Socio Ordinario e' costituito da una quota associativa annuale, in via anticipata, il cui ammontare e' fissato anno per anno dall'Assemblea.
Art. 6 - La qualita' di Associato viene meno in caso di recesso, da darsi con tre mesi di preavviso prima della fine dell'esercizio sociale; esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di mancata corresponsione della quota associativa annuale; mancata osservanza delle decisioni prese dagli organi deliberanti dell'Associazione; altri motivi che possono ledere il buon nome e il prestigio dell'Associazione.

TITOLO III
PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprieta' dell'Associazione; dai proventi eventualmente derivanti dalle attivita' dell'Associazione; da ogni altra entrata che con-corra ad incrementare l'attivo sociale. Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3, l'Associazione si avvale prioritariamente delle strutture dell' attuale Corso di Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa della Facolta' di Scienze Politiche della Universita' di Macerata, coprendo le spese generate da detta utilizzazione, nonche' della collaborazione volontaria degli Associati Si precisa sin d'ora che nel caso di una eventuale trasforma-zione del suddetto Corso di Laurea in autonoma Facolta' l'As-sociazione continuera' a operare in collaborazione con il nuovo soggetto. E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o avanzi di gestione verrano utilizzati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Art. 8 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea provvede annualmente a redigere il rendiconto di cassa dell'esercizio precedente ed ad approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, con la relazione del Consiglio di Amministrazione di cui al titolo V.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9 - Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Con-siglio di Amministrazione; il Comitato Organizzatore. Tutte le cariche sono gratuite. La permanenza nelle cariche da parte dei rappresentanti degli Associati e' subordinata al mantenimento del potere rappresentativo.

TITOLO V
ASSEMBLEA
Art. 10 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei Soci Ordinari. Le deliberazioni della As-semblea obbligano gli Associati ancorche' non intervenuti o dissenzienti.
Art. 11 - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati. Ogni Associato esprime un voto.
Art. 12 - Perche' l'Assemblea sia valida in prima convocazione occorre la presenza, di almeno la meta' degli Associati. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero necessario, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione dopo mezz'ora, e si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 13 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Ammi-nistrazione mediante lettera raccomandata inviata agli Asso-ciati almeno 20 giorni prima della data stabilita per la riu-nione e contenente l'Ordine del Giorno e l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione.
Art. 14 - Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta degli Associati presenti. In caso di parita' di voti, la proposta messa in discussione si ritiene respinta. Qualora le deliberazioni abbiano per oggetto: modifiche allo Statuto; scioglimento dell'Associazione; le deliberazioni sono prese col voto favorevole di almeno due terzi degli associati. La nomina alle cariche sociali viene fatta a maggioranza relativa. Nel caso di parita' di voti rimane eletto il piu' anziano di eta'.
Art. 15 - L'Assemblea viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. L'As-semblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente accertare il titolo legittimo degli intervenienti all'Assemblea, dirigere la discussione, sottoscrivere con il Segretario il verbale.
Art. 16 - L'Assemblea, che si riunisce in via ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio ne ravvisi la necessita' o ne faccia richiesta almeno un quarto degli Asso-ciati, ha i seguenti compiti: approvare il rendiconto di cassa dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'eser-cizio successivo, con la relazione del Consiglio di Ammini-strazione di cui al titolo V; approvare la quota associativa annuale; nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Organizzativo di cui al titolo V; deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione; deliberare su qualunque altra materia sia a essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATO ORGANIZZATORE
Art. 17 - L'Associazione e' retta da un Consiglio di Ammini-strazione composto da 7 membri. I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea fra i rappresentanti designati dai sin-goli Associati. I membri del Consiglio durano in carica 4 anni, e sono rieleggibili.
Art. 18 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione fra i rappresentanti designati dagli Associati. I Consiglieri cosi' rieletti restano in carica fino alla suc-cessiva Assemblea.
Art. 19 - I Consiglieri non possono farsi sostituire o rap-presentare. Nei casi previsti dall'art. 6, il Consigliere che rappresenta l'Associato escluso o receduto decade automa-ticamente dalla carica.
Art. 20 - Il Consiglio elegge un Presidente e un Vice Presi-dente.
Art. 21 - Al Presidente o a chi ne fa le veci spetta la rap-presentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonche' l'uso della firma sociale libera. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e puo' adottare nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti che reputa necessari, e che spetterebbero al Comitato Organizzativo, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunata per le relative deliberazioni.
Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno. Per la validita' delle delibere del Consiglio e' richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Art. 23 - Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e gli sono conferite tutte le facolta' che non siano in modo tassa-tivo riservate all'Assemblea degli Associati.
Art. 24 - Il Consiglio nomina un Comitato Organizzatore che coadiuvera' il Presidente nel definire e perseguire le linee guida e la programmazione delle attivita' dell'Associazione.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione il residuo patrimoniale attivo verra' destinato, a fini di interesse ge-nerale, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.



AOM - ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MACERATESE onlus
via Crescimbeni, 20 - 62100 Macerata - info@a-o-m.org
P.I.: 93042210430